Comunicato

SENTENZA CGA 774/2019 - ECOCARDIACI

SENTENZA CGA 774/2019 - ECOCARDIACI

Dopo 4 sentenze/ordinanze dei TAR Siciliani che decidevano che l'ecocardio e l'ecocolordoppler sono esami complementari ma diversi e quindi prescrivibili contemporaneamente; dopo le Circolari e ben 7 Tavoli Tecnici istituiti dall’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia che condividevano la pluri-prescrizione, DASOE compreso; dopo gli illustri pareri dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in cardiologia Siciliane e delle Associazioni Scientifiche SIC, SIEC, ANCE, ARCA ed altre; il CGA  riforma le precedenti 4 sentenze/ordinanze decidendone la non associabilità.

Pertanto in SICILIA a differenza di altre 15 Regioni Italiane l'ecocardio non si può prescrivere assieme all'ecocolordoppler, IN ITALIA INVECE SI.

Dobbiamo inoltre rimarcare l’eccessiva animosità, nei nostri confronti, che si evince nella lettura della direttiva allegata quando la direttiva si rivolge solo ai convenzionati esterni. Forse i firmatari sconoscono che tutte le Aziende Ospedaliere e del Territorio si sono sempre comportate, da quarant’anni ad oggi, tabulando ambedue le prestazioni e …… "dell'illegittimo" nei loro confronti non vi è menzione !!??.

Qualcuno ci chiede lumi sul CGA, confessando la nostra incompetenza, ci rimettiamo solo, per onore di cronaca, riportare quanto il Prof. Salvatore Raimondi, Ordinario di Diritto amministrativo nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo scriveva:

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Convegno di studi su “La Giustizia Amministrativa tra nuovo modello regionale e modello federale” (Palermo, 30 e 31 ottobre 2000)

SALVATORE RAIMONDI

IL MODELLO SICILIANO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELL’ESPERIENZA DEL FORO

1. - Dato che l’elemento caratterizzante il modello siciliano della giustizia amministrativa è costituito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, è da questo che bisogna prendere le mosse, al fine di valutarne, ad oltre cinquant’anni dalla istituzione, le principali caratteristiche, e la compatibilità della disciplina che ne regola la costituzione ed il funzionamento con i principi costituzionali, alla luce della loro corrente interpretazione, anche con riferimento alle profonde modifiche che al sistema della tutela giurisdizionale sono state recentemente introdotte[1]

Tale esame è tanto più opportuno se si tiene conto del fatto che il CGA è caratterizzato da una duplice difformità: del decreto istitutivo rispetto al disegno statutario; dell’assetto ormai vigente da oltre vent’anni (per effetto di alcune provvide pronunzie della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato) rispetto al disegno del decreto istitutivo ed alla successive modifica del 1978, testo che, per la parte riguardante la funzione giurisdizionale, è vigente soltanto formalmente.

Il CGA è caratterizzato inoltre da una duplice anomalia: è un organo a composizione mista (magistrati togati e laici) che decide appelli proposti avverso sentenze di un organo, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, interamente composto, come tutti i TAR, da magistrati togati; è un organo composto in parte da membri designati dalla Regione che decide in via definitiva - e con competenza territoriale derogabile, tale essendo quella dei giudici di primo grado - anche su atti di autorità statali, centrali , e periferiche sedenti in Sicilia.

Si riporta in allegato la sentenza del CGA ed il testo completo del Convegno